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| Giornalisti, ecco le nuove linee guida di riforma dell'ordinamento |
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| Attualità |
| Martedì 24 Gennaio 2012 |
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha definito le nuove norme, che tengono conto delle novità introdotte dalle legge 148/2011 e le sue successive modificazioni. Novità per tirocini, formazione e esami di statoFonte: Ustation.it l Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti evidenzia la peculiarità della professione giornalistica da intendersi come strumento di democrazia fondato sull'art. 21 della Costituzione e finalizzato a garantire il diritto dei cittadini ad un'informazione corretta e completa, indispensabile per compiere scelte libere e consapevoli. ACCESSO ALLA PROFESSIONE E TIROCINIO L’accesso alla professione giornalistica è libero. Fermi restando l'unicità dell'Albo, la permanenza dei due Elenchi e i diritti acquisiti dagli iscritti all’entrata in vigore della riforma, l'accesso alla professione di giornalista dovrà avvenire attraverso l’esame di Stato. Per sostenere l’esame di Stato gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea e aver svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento e potranno essere: praticantato aziendale, frequenza master dell’Ordine, compiuta frequenza di corsi universitari specialistici post laurea in giornalismo, sistematica collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche. A far data dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato l’esame di Stato sceglierà se iscriversi nell’Elenco Professionisti o in quello Pubblicisti non possedendo il requisito dell’esclusività professionale. Chi ha già superato un esame di Stato per l’iscrizione ad un diverso Albo professionale e ha svolto il tirocinio giornalistico, può accedere direttamente all’Elenco Pubblicisti. FORMAZIONE PERMANENTE La formazione permanente è compito essenziale dell’Ordine. Il principio, da introdursi nella riforma, persegue l'obiettivo di stabilire un obbligo di aggiornamento, contravvenendo al quale si determina un illecito disciplinare. La formazione permanente dovrà essere coordinata dal Consiglio nazionale mediante apposito regolamento, sarà obbligatoria – stante l'unicità dell'Albo – per tutti gli iscritti, e avverrà mediante l'attribuzione di crediti. ASSICURAZIONE L’assicurazione obbligatoria, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, non è conforme alla specificità della professione giornalistica. CONSIGLI DI DISCIPLINA L’attività disciplinare, essenziale per il rispetto della deontologia e del diritto dei cittadini a una informazione corretta e completa, garantisce la terzietà attraverso la separazione dei consigli dell’Ordine dai consigli disciplinari e si esercita attraverso: a) Il Consiglio di disciplina regionale è composto da otto membri. Viene eletto dai Consigli regionali tra gli iscritti all’Albo con almeno 15 anni di iscrizione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro incarico è incompatibile con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo mandato che avrà durata biennale. Presso ogni Consiglio regionale di disciplina opera un garante dei cittadini avente il compito di segnalare eventuali violazioni deontologiche. b) Il Consiglio di disciplina nazionale, che svolge funzioni di seconda istanza, è composto da quattordici membri eletti dal Consiglio nazionale dell’Ordine tra gli iscritti all’Albo, con almeno 15 anni di iscrizione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive e che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale o di consigliere nazionale dell’Odg ovvero di componente di Consiglio di disciplina. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro incarico incompatibile con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo che avrà durata biennale. La distinzione tra funzioni di amministrazione e di disciplina esige una congrua riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale. NORME TRANSITORIE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO L’iter transitorio di accesso all’esame di Stato dovrà esaurirsi nell’arco massimo di un quinquennio e sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti non intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’Elenco di appartenenza. La normativa, tesa a garantire i diritti acquisiti, non interferisce con i canali di accesso tradizionali: praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance. Sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione all’Elenco dei Pubblicisti; esercizio esclusivo dell’attività giornalistica in forma di sistematica collaborazione retribuita di almeno 36 mesi nell'ultimo quinquennio; certificazione del rapporto contrattuale e comunque continuativo esistente nell’ultimo quinquennio, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi); attestazione della regolarità contributiva previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente; presentazione del materiale attestante l'attività giornalistica svolta nel corso nell'ultimo quinquennio (la specificazione è rinviata al regolamento di attuazione). L'accesso all'esame di Stato avverrà tramite: verifica dei requisiti, effettuata dagli Ordini regionali secondo linee guida approvate dal Cnog, che consente l’iscrizione ai corsi di formazione; tirocinio teorico, finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, che si realizza in un corso di formazione (i parametri del corso saranno definiti in sede di regolamento); superamento della prova finale del corso di formazione, che costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al Registro dei Praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato. |
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