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| Abilitazione dei professori. Il Miur dispone e il CUN propone |
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| Attualità |
| Martedì 25 Ottobre 2011 |
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Fonte: Corriere dell'Università Job Il valore della valutazione Afferma il Presidente CUN Andrea Lenzi: “La valutazione è il migliore sistema per vigilare la qualità dell’università. Criteri rigorosi e trasparenti di valutazione costituiscono un elemento imprescindibile per reclutare e far progredire in carriera i migliori talenti. La definizione di criteri generali e di parametri suscettibili di misura anche quantitativa offre un importante contributo alla trasparenza ed alla condivisione dei giudizi”. Il Consiglio universitario nazionale ha da tempo individuato in un’efficace valutazione individuale, lo strumento più adatto per mantenere e migliorare la qualità del sistema universitario. Dall’anno 2008 il CUN ha prodotto pareri e documenti sulla valutazione ed ha elaborato diverse proposte sui criteri, parametri ed indicatori di qualità dell’attività di ricerca scientifica. Il decreto mette a rischio il nuovo sistema di abilitazione Le procedure di abilitazione contenute nel decreto ministeriale in oggetto contengono una definizione solo parziale dei criteri e dei parametri, discostandosi in molte parti dalle indicazioni decise dalla legge n.240/2010. Il regolamento rinvia molte scelte, anche centrali, a momenti e a provvedimenti successivi senza fornire indicazioni adeguate; include variabilità interne ed esterne ed opacità che possono mettere a rischio l’applicabilità stessa del regolamento e la tenuta del nuovo sistema di abilitazione.
La ‘scelta’ di rinviare le scelte lascia aperti molti interrogativi E’ evidente e dichiarato nel regolamento (artt.4 5, .6) che le scelte saranno, sostanzialmente, rimesse in un momento successivo ed a un provvedimento successivo. L’ampiezza del rinvio e l’indeterminatezza delle previsioni contenute in questa disposizione riguarda anche la definizione-validazione degli ‘indicatori bibliometrici’ e l’elaborazione degli ‘indicatori di qualità dell’attività scientifica’. Il regolamento si limita a stabilire riferimenti indeterminati e che difficilmente si potranno determinare in tempi brevi. I limiti degli ‘indicatori bibliometrici’ e le responsabilità delle commissioni “I criteri ed i parametri della valutazione relativi a ciascuna disciplina possono essere definiti solo dopo avere verificato un’ampia condivisione da parte della pertinente comunità accademica e scientifica” sottolinea Andrea Lenzi. “Sul metodo di valutazione dei candidati per le lista di abilitazione nazionale esistono invece dei limiti metodologici ed intrinseci, insuperabili e già più volte documentati. Gli indicatori bibliometrici non possono essere i soli parametri per la formulazione di un giudizio di merito basato sulla valutazione di titoli e pubblicazioni scientifiche. La responsabilità di tale giudizio dovrebbe invece essere pienamente assunta dalle commissioni di valutazione dei candidati che devono avere la facoltà di formulare pareri motivati e documentati e di essere a loro volta giudicati sul loro operato”.
Indicatori di qualità dei candidati o classifiche già predeterminate? Se da una parte il regolamento ministeriale risulta incompleto, dall’altra diventa cavilloso. Nello stabilire gli ‘indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva’ (artt.4 e 5) da utilizzare nella valutazione dei ‘titoli’ presentati dai candidati (ordinari e associati) o nella valutazione degli stessi aspiranti commissari il regolamento contiene parametri tanto dettagliati da divenire una preselezione delle candidature. Tali indicatori si traducono nel prerequisito per la stessa concessione all’abilitazione. Le comunità scientifiche sono escluse dal processo di definizione degli indicatori di qualità Al contrario di quanto previsto nella legge 240, il regolamento esclude, nei fatti, la partecipazione delle comunità scientifiche e dello stesso CUN, di esse organo istituzionalmente rappresentativo. Benché il regolamento (art.6 comma 4) preveda in via ordinaria che alla fissazione di questi indicatori l’Anvur proceda anche ‘sentite le associazioni e le comunità scientifiche’ e ‘sentito il CUN’, questa disposizione è estremamente fragile. Nel regolamento infatti la voce ed il ruolo delle comunità scientifiche, anche espressa tramite il CUN, sembra tradursi in una voce solo ‘formalmente’ ammessa ma il cui ascolto è del tutto opzionale e marginale. Il CUN auspica un maggiore coinvolgimento della comunità scientifica Il Cun ritiene che i parametri e i criteri di valutazione relativi a ciascuna disciplina non possano essere definiti se non dopo avere verificato un’ampia condivisione da parte della pertinente comunità accademica e scientifica. Sottolinea Andrea Lenzi: “Siamo di fronte a nuove criticità e si assiste al proliferare di regole che occupano anche spazi sensibili dell’autonomia, come le procedure di peer review sui ricercatori alle quali in tutto il mondo è consegnata la valutazione per immissione e progressione nei ruoli. Credo sia necessaria una norma forte nei principi e rigorosa nel giudicare il prodotto della valutazione ma che sia condivisa dagli attori del settore e dagli organismi interlocutori del ministero e che permetta ai nostri eccellenti ricercatori di tutte le aree e livelli, di essere valutati correttamente e che consenta ai commissari, a loro volta valutati, di essere responsabilmente giudici”. Il CUN propone una ‘valutazione’ adeguata Il CUN si fa promotore di una proposta alternativa di schema di decreto sui criteri e i parametri per le procedure di abilitazione scientifica nazionale. “Si tratta di un modello proposto per alcune aree a titolo esemplificativo, più flessibile ma altrettanto rigoroso” spiega Andrea Lenzi. In occasione dell’assemblea il Consiglio ha delineato tre proposte ‘modello’ attinenti a Fisica, Scienze Mediche e Scienze Giuridiche. |
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Il parere del CUN in merito alla bozza di decreto ministeriale della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (riforma Gelmini)







