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Riforma dell'università italiana: l'abc del disegno di legge PDF Stampa E-mail
Attualità
Giovedì 05 Novembre 2009 09:45
docentiE' di 15 articoli la bozza di ddl di riforma dell'università, pronta a sbarcare in Parlamento per la conversione in legge

Fonte: Il Sole 24 Ore
di Claudio Tucci

Molte le novità in arrivo: dall'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla cattedra, al fondo per valorizzare il merito dei degli studenti, alla possibilità di aggregarsi tra atenei per migliorare l'offerta formativa. Reclutamento e progressioni di carriera del personale dovranno essere appannaggio solo dei migliori, e sul fronte della governance, disco verde alla "nuova" figura del direttore generale e a bilanci più chiari. Professori e ricercatori, anche, a tempo determinato sono chiamati a un'effettiva attività didattica, ma, poi, potranno mettersi in aspettativa, senza perdere il posto, per andare a lavorare altrove. Agli atenei il compito di sfoltire e razionalizzare i corsi. E dovranno fare attenzione, pure, alle spese: se fuori controllo, verranno commissariati e la cinghia subirà una bella stretta. Ecco, comunque, punto per punto, come cambia l'università in Italia.

Abilitazione scientifica nazionale (articolo 8). Durerà 4 anni e sarà condizione per l'accesso ai ruoli di professori di prima e di seconda fascia. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, saranno dettate le procedure necessarie per conseguire l'abilitazione. Tra i parametri previsti, un numero minimo di pubblicazioni e giudizi diversi per funzioni e per area disciplinare. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione saranno indette con cadenza annuale e dovranno concludersi entro 5 mesi. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale e costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti d'insegnamento.

Abrogazioni (articolo 17). Con l'entrata in vigore del ddl Gelmini di riforma dell'università, gli atenei possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore, di assegnista, sono attraverso le procedure previste dalle nuove norme.

Assegni di ricerca (articolo 10). Solo se ci sono le risorse e con bandi pubblici. Si chiarisce che possono essere destinatari degli assegni solo gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca (o la specializzazione, se l'assegno si riferisce all'area medica) può essere inserito come requisito obbligatorio per partecipare al bando. Ogni assegno può durare da uno a 3 anni. E' rinnovabile e, in genere, non cumulabile con borse di studio. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo e gode delle comuni disposizioni fiscali e previdenziali. I vincitori di assegno possono scegliere l'università e la struttura dove svolgere la propria attività, previo assenso delle stesse. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Comunque, la durata massima dei rapporti instaurati con gli assegnisti da parte di qualsiasi ateneo, anche telematico, non può superare i 10 anni, anche non continuativi.

Atenei federati (articolo 3). E' una possibilità che possono cogliere 2 o più università per offrire servizi al top, abbattendo i costi. Bisognerà, però, avere il disco verde dal ministero dell'Istruzione. La federazione, poi, può aver luogo, anche, con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. Al massimo ogni ateneo potrà avere 12 facoltà.
Contratti per attività di insegnamento (articolo 11). Si riconosce alle università la facoltà di stipulare, gratis o a titolo oneroso, contratti con professionisti esterni per migliorare l'attività didattica. Gli atenei, poi, possono stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionale. Non rientra in quest'ultima previsione il personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

Decreti attuativi riforma (articolo 5, comma 1). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma dell'università, targata Gelmini, il Governo dovrà emanare 4 decreti legislativi su: riordino contabilità atenei, premi agli atenei, valorizzazione professori e personale amministrativo e diritto allo studio. Gli schemi di decreto dovranno essere inviati alle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano (su merito e profili finanziari) entro 45 giorni. Decorso tale termine, senza che si esprima il parere, i decreti sono, comunque, adottati. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore di tali decreti, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative o correttive, purché sempre nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Diritto allo studio (articolo 5, comma 5). In primo luogo, andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti. Poi, bisognerà garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non dispone dei necessari mezzi economici, la certezza di poter, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione. Si conferma il ruolo dell'università di essere un importante ascensore sociale.

Fondo per il merito (articolo 4). Istituito presso Via XX Settembre, con il compito di promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo garantirà i cosiddetti prestiti d'onore (a tassi molti bassi) oppure fornirà borse di studio, determinate in base a voti e a reddito. Una quota della borsa dovrà essere restituita al conseguimento della laurea. Un successivo decreto interministeriale (Istruzione ed Economia), sentite le regioni, specificherà le modalità attuative del fondo, la cui gestione viene affidata a Consap. Il fondo per il merito verrà alimentato da prevalentemente da versamenti spontanei di privati. Ma sono previsti, anche, finanziamenti pubblici.

Lettori di scambio (articolo 14). Le università, sulla base di accordi culturali internazionali, possono conferire a studiosi stranieri in possesso di elevata e qualificata professionalità, incarichi annuali, rinnovabili, per attività legate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origini e alla cooperazione internazionale.

Nucleo di valutazione d'ateneo (articolo 2, comma 2, lettere n e o). Dovrà essere composto con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni. Sarà integrato da una rappresentanza degli studenti. Il nucleo di valutazione avrà, tra l'altro, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica.

Nuova governance universitaria (articolo 2). Entro 6 mesi dalla conversione in legge del ddl di riforma del sistema universitario, gli atenei dovranno approvare statuti con nuove caratteristiche. Intanto, ci dovrà essere un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti d'interessi legati a parentele. Il rettore, poi, non potrà rimanere in carica per più di 8 anni (cioè, 2 mandati), con valenza retroattiva. Oppure, 6 anni in caso di mandato unico non rinnovabile. Senato accademico e Consiglio di amministrazione dovranno avere funzioni nette e distinte. Il primo (elettivo e composto da almeno 2/3 di docenti di ruolo dell'ateneo), avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il Cda (composto da 11 persone: durata massima 8 anni) ad avere la responsabilità delle spese, delle assunzioni e dei costi di gestione, anche delle sedi distaccate. Il Cda, poi, non sarà elettivo, ma con un'estrema competenza e con il 40% di membri esterni (tra cui, anche, il presidente). Gli studenti entrano negli organi di governo degli atenei (il ddl parla di "presenza qualificata). Tranne il caso del rettore, i membri del Senato e del Cda non possono ricoprire altre cariche accademiche. Spazio, poi, a un direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo. Il nuovo Dg avrà compiti di grande responsabilità (dal personale, alla gestione amministrativa e contabile dell'ateneo) e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager privato. Riordino, pure, per i dipartimenti, che avranno compiti di organizzare la didattica di settore e tutte le attività connesse e accessorie. Ogni dipartimento dovrà avere almeno 35 professori e ricercatori, anche, a tempo determinato. I dipartimenti posso raggrupparsi in facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. All'interno del dipartimento o del raggruppamento ci dovrà essere (a costo zero per l'Erario) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare l'alta qualità del servizio e monitorare l'offerta formativa, valutandone i risultati. Una specifica niente affatto secondaria, visto che dalla valutazione dei ragazzi dipenderà (parte) dell'attribuzione dei fondi all'ateneo. Con l'arrivo dei nuovi statuti, tutti gli attuali organi universitari decadranno automaticamente.

Pensioni (articolo 13). Si chiarisce che professori e ricercatori possono restare in servizio altri 2 anni oltre il normale termine di collocamento a riposo solo se ci sono "adeguate risorse finanziarie" nel bilancio di ateneo.

Personale accademico (articolo 9). I posti all'università saranno stabiliti sulla base di una programmazione triennale. Gli atenei procedono alla copertura dei posti di professore a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Sono previste procedure pubbliche anche per l'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato. I giudizi saranno espressi da una apposita commissione, dove potranno entrare, anche, professori stranieri. Stop, poi, ai concorsi banditi per promuovere un docente interno. Ora, solo una quota prefissata (1/3), potrà essere "riservata" ai migliori docenti interni all'ateneo. Due terzi, invece, delle posizioni di ordinario e associato saranno messi a bando pubblico per la selezione esterna. Almeno un terzo dei posti di professore di prima e seconda fascia dovrà essere coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'ateneo banditore del concorso nei precedenti 3 anni. Si abbassa da 36 a 30 anni l'età in cui si entra di ruolo all'università, con uno stipendio che passa da 1.300 euro a 2.100 euro al mese.

Premi alle università (articolo 5, comma 2). Bisognerà introdurre un sistema di accredito delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, utilizzando specifici indicatori definiti dall'Anvur. L'obiettivo è evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. L'efficienza dell'ateneo sarà valutata, periodicamente, dall'Anvur. Due gli indicatori principali: qualità della ricerca e della didattica. Ai migliori, arriveranno più soldi dal fondo di finanziamento ordinario. Per chi riporterà voti bassi, invece, la cinghia si ristringe.

Principi ispiratori della riforma (articolo 1). Si chiarisce che gli atenei sono, prima di tutto, sedi di libera formazione e strumento per la circolazione del sapere. Nel loro operare, poi, sono tenuti a rispettare i principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica), anche sperimentando, in accordo con Viale Trastevere, nuovi modelli organizzativi e funzionali. Il diritto allo studio per tutti e il merito vanno promossi e valorizzati. Finisce l'era dei finanziamenti "pioggia": le università saranno valutate e le risorse pubbliche assegnate "in coerenza con obiettivi, indirizzi e risultati raggiunti".

Ricercatori a tempo determinato (articolo 12). Per attività di ricerca e di didattica, anche, integrativa, o di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Bisognerà garantire almeno 350 ore annue. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta, di altri 3 anni. Dopo i 6 anni di contratto, se il ricercatore ha lavorato bene, sarà confermato dall'ateneo, a tempo indeterminato, con il grado di professore associato. In caso contrario, terminerà il rapporto con l'università, maturando, però, dei titoli utili per i concorsi pubblici. La norma ricorda che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento.

Riconoscimento crediti (articolo 6). Scende da 60 a 12 il numero massimo dei crediti formativi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite "collettivamente". Sono previste deroghe in relazione a particolari esigenze degli istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i ministeri competenti.

Riordino contabilità atenei (articolo 5, comma 3). In arrivo un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, che renda più chiari i bilanci. Dovrà essere realizzato in accordo con il Mef e con la Crui. Si dovrà, poi, adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo. Le spese per l'indebitamento e quelle per il personale di ruolo e a tempo determinato dovranno avere un tetto massimo. Spazio, anche, a un costo standard unitario di formazione per studente in corso. Giro di vite, poi, in caso di dissesto finanziario. Dovrà essere dichiarato (obbligatoriamente) nel caso in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili e nell'ipotesi, pure, in cui l'ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi. In caso di declaratoria di dissesto, bisognerà predisporre entro 180 giorni un piano di rientro che dovrà essere approvato da Via XX settembre e da attuare al massimo entro 5 anni. Se non si fa o non viene approvato, scatta il commissariamento. Si prevede, comunque, un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

Settori scientifico-disciplinari (articolo 7). Andranno rivisti entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel ddl di riforma. Scenderanno dagli attuali 370 a circa la metà, con una consistenza minima di almeno 50 professori di prima fascia in ciascun settore. E' prevista la facoltà di determinare raggruppamenti di dimensioni minori solo, però, "in presenza di particolari motivazioni scientifiche".

Valorizzazione professori e personale (articolo 5, comma 4). Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, devono entrare in aula e tenere lezioni o seminari. L'impegno viene misurato in 1.500 ore annue, di cui, almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti, se rientrano nel regime di tempo pieno. Si scende a 250 ore per quello di tempo definito. In caso di valutazione negativa, poi, professori e ricercatori saranno esclusi dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Oltre, ovviamente, a minor soldi in busta. Bisognerà, inoltre, individuare i casi di incompatibilità tra l'insegnamento accademico e l'esercizio di altre attività o incarichi. Arrivano norme più severe, pure, per affidare consulenze e incarichi di collaborazione. I professori universitari hanno, poi, l'obbligo di presentare una relazione triennale sul loro operato nell'ateneo. Sarà favorita la mobilità all'interno degli atenei. Prevista, in particolare, la possibilità per chi lavoro in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare a lavorare senza perdere il posto. Sarà rivista la disciplina del trattamento economico di professori e ricercatori già in servizio e vincitori di concorso fino all'entrata in vigore del nuovo ddl di riforma dell'università: gli scatti biennali diventeranno scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo. Sarà rivisto, anche, il trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività. Scatta, poi, la rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, su base premiale per i docenti assunti ai sensi del presente ddl di riforma, con conseguente abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima e seconda fascia, e di eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento. Una quota del fondo ordinario di finanziamento degli atenei sarà dirottata sui meccanismi di reclutamento degli atenei, che dovranno tener conto, tra l'altro, della produzione scientifica dei professori, successiva al loro inquadramento a ruolo, e del grado di internazionalizzazione del corpo docente.
 

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